Accesso Civico

Accesso civico semplice è disciplinato dall’ art. 5 c.1 del d.lgs. n. 33/2013.

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Fondazione ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito.

Accesso civico generalizzato è disciplinato dell' art. 5 c. 2 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016
Consiste in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalla fondazione ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo soggettivo di pubblicazione contenuti nella sezione " Trasparenza ",

L'ufficio competente per la raccolta delle istanze di accesso, il riscontro, la tenuta del registro degli accessi, è la segreteria, la richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail accessocivico@fondazioneamicizia.it

Il tempo di evasione delle istanze di accesso è di 30 giorni dalla avvenuta ricezione.
Esclusioni e limiti all' acceso generalizzato sono stabiliti dall'art. 5-bis del D.lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016.
Per maggiori approfondimenti: Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (FOIA).

Registro Accesso